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     Can.
    849 - Il battesimo, porta dei
    sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza,
    mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati
    come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile,
    vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante
    il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita. 
    Capitolo
    I 
    LA
    CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
    
    Can.
    850 - Il battesimo viene
    amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo
    il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò
    che è richiesto per la validità del sacramento. 
    
    Can.
    851 - La celebrazione del battesimo
    deve essere opportunamente preparata; pertanto: 
    1°
    l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e,
    per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto
    all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato
    dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate; 
    2°
    i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per
    assumere l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di
    questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco,
    personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni
    pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti,
    radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole. 
    
    Can.
    852 - § 1. Le disposizioni
    contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti
    coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione. 
    §
    2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo,
    colui che non è responsabile dei suoi atti. 
    
    Can.
    853 - L'acqua da usarsi nel
    conferimento del battesimo, eccetto il caso di necessità, deve essere
    benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici. 
    
    Can.
    854 - Il battesimo venga conferito
    o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della
    Conferenza Episcopale. 
    
    Can.
    855 - I genitori, i padrini e il
    parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso
    cristiano. 
    
    Can.
    856 - Anche se il battesimo può
    essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che
    ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia
    pasquale. 
    
    Can.
    857 - § 1. Fuori del caso di
    necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio. 
    §
    2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa
    parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei
    genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente. 
    
    Can.
    858 - § 1. Ogni chiesa
    parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già
    acquisito da altre chiese. 
    §
    2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale,
    può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in
    un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia. 
    
    Can.
    859 - Qualora il battezzando, a
    causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere
    o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad
    altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, § 2, il battesimo può e deve
    essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in
    altro luogo decoroso. 
    
    Can.
    860 - § 1. Fuori del caso di
    necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che
    l'Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso. 
    §
    2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito
    diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o
    per altra ragione pastorale cogente. 
    Capitolo
    II 
    IL
    MINISTRO DEL BATTESIMO 
    
    Can.
    861 - § 1. Ministro ordinario del
    battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il
    disposto del can. 530, n. 1. 
    §
    2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce
    lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata
    dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità,
    chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime,
    soprattutto il parroco, affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di
    battezzare. 
    
    Can.
    862 - Eccetto il caso di
    necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il
    battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi. 
    
    Can.
    863 - Il battesimo degli adulti,
    per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga deferito
    al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo amministri
    personalmente. 
    Capitolo
    III 
    I
    BATTEZZANDI 
    
    Can.
    864 - E' capace di ricevere il
    battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato. 
    
    Can.
    865 - § 1. Affinché un adulto
    possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di
    ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della
    fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del
    catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati. 
    §
    2. L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato
    qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede,
    in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e
    prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana. 
    
    Can.
    866 - L'adulto che viene
    battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo
    riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo
    anche la comunione. 
    
    Can.
    867 - § 1. I genitori sono tenuti
    all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime
    settimane; al più presto dopo la nascita, anzi prima di essa, si rechino
    dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino
    debitamente. 
    §
    2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun
    indugio. 
    
    Can.
    868 - § 1. Per battezzare
    lecitamente un bambino si esige: 
    1°
    che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro
    posto, vi consentano; 
    2°
    che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica;
    se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le
    disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori. 
    §
    2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo
    di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori. 
    
    Can.
    869 - § 1. Se si dubita che uno
    sia stato battezzato, o che il battesimo non sia stato amministrato
    validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo
    gli sia conferito sotto condizione. 
    §
    2. I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno
    battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma
    verbale usata nel conferimento del battesimo, considerata inoltre
    l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista
    una seria ragione per dubitare della validità del battesimo. 
    §
    3. Se nei casi di cui ai §§ 1 e 2 il conferimento o la validità del
    battesimo rimanessero dubbi, il battesimo non venga conferito se non dopo
    che al battezzando sia stata esposta la dottrina sul sacramento del
    battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di
    un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del
    battesimo celebrato. 
    
    Can.
    870 - Il bambino esposto o
    trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente ricerca, non
    consti del suo battesimo. 
    
    Can.
    871 - I feti abortivi, se vivono,
    nei limiti del possibile, siano battezzati. 
    Capitolo
    IV 
    I
    PADRINI 
    
    Can.
    872 - Al battezzando, per quanto è
    possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando
    adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori
    il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca
    una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi
    ad esso inerenti. 
    
    Can.
    873 - Si ammettano un solo padrino
    o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina. 
    
    Can.
    874 - § 1. Per essere ammesso
    all'incarico di padrino, è necessario che: 
    1°
    sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le
    veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia
    l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico; 
    2°
    abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata
    stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri
    opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione; 
    3°
    sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo
    sacramento dell'Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e
    all'incarico che assume; 
    4°
    non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o
    dichiarata; 
    5°
    non sia il padre o la madre del battezzando. 
    §
    2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità
    ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto
    come testimone del battesimo. 
    Capitolo
    V 
    PROVA
    E ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO 
    
    Can.
    875 - Colui che amministra il
    battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia
    almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento
    del battesimo. 
    
    Can.
    876 - Per provare l'avvenuto
    conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è
    sufficiente la dichiarazione di uno solo testimone al di sopra di ogni
    sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il
    battesimo in età adulta. 
    
    Can.
    877 - § 1. Il parroco del luogo
    dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio
    registrare nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione
    del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del
    luogo e del giorno del battesimo conferito, indicati simultaneamente il
    giorno e il luogo della nascita. 
    §
    2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il
    nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa
    spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni;
    ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è
    provata con documento pubblico, o per altri casi si iscriva il battezzato
    senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre e dei genitori. 
    §
    3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti,
    e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori
    naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza
    Episcopale. 
    
    Can.
    878 - Qualora il battesimo non sia
    stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del
    battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il
    parroco, perché lo annoti a norma del can. 877, § 1. 
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