| Can.
    834 - § 1. La Chiesa adempie la
    funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è
    ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel
    quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo
    proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato dal
    Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di
    Dio pubblico integrale §
    2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa
    da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati
    dall'autorità della Chiesa. Can.
    835 - § 1. Esercitano la funzione
    di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i
    principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i
    custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata. §
    2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi
    stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del
    Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il
    popolo. §
    3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle
    disposizioni del diritto. §
    4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli
    altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie nelle
    celebrazioni liturgiche, soprattutto in quella eucaristica; partecipano in
    modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale
    secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei
    figli. Can.
    836 - Poiché il culto cristiano,
    nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è opera che procede
    dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano assiduamente a
    ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della parola,
    mediante il quale la fede nasce e si nutre. Can.
    837 - § 1. Le azioni liturgiche
    non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è
    <<sacramento di unità>>, cioè popolo santo radunato e ordinato
    sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della
    Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono
    interessati in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle
    funzioni e dell'attuale partecipazione. §
    2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una
    celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la
    presenza e la partecipazione attiva dei fedeli. Can.
    838 - § 1. Regolare la sacra
    liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete
    propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
    diocesano. §
    2. E' di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della
    Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni
    nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano
    osservate fedelmente ovunque. §
    3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri
    liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro
    i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa
    autorizzazione della Santa Sede. §
    4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti
    della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono
    tenuti. Can.
    839 - § 1. La Chiesa adempie la
    funzione di santificare anche con altri mezzi, cioè con la preghiera,
    mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella
    verità, come pure con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano
    grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e
    contribuiscono alla salvezza del mondo. §
    2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri
    esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della
    Chiesa. PARTE
    II SACRAMENTI
 Can.
    840 - I sacramenti del Nuovo
    Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto
    azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede
    viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la
    santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare,
    confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro
    celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una
    profonda venerazione e la dovuta diligenza. Can.
    841 - Poiché i sacramenti sono gli
    stessi per tutta la Chiesa appartengono al divino deposito, è di competenza
    unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i
    requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra
    competente, a norma del can. 838, §§ 3 e 4, determinare quegli elementi
    che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione,
    nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione. Can.
    842 - § 1. Chi non ha ricevuto il
    battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti §
    2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha
    nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti,
    siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione
    catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità. Can.
    843 - § 1. I ministri sacri non
    possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano
    ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli. §
    2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha
    nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti,
    siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione
    catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità. Can.
    844 - § 1. I ministri cattolici
    amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali
    parimenti li ricevono lecitamente dai ministri cattolici, salve le
    disposizioni dei §§ 2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, § 2. §
    2. Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo
    consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo,
    è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile
    accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia
    e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa
    sono validi i predetti sacramenti §
    3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della
    penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle
    Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica,
    qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche
    per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica,
    relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione
    delle predette Chiese orientali. §
    4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o
    della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri
    cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri
    cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non
    possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano
    spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede
    cattolica e siano ben disposti. §
    5. Per i casi di cui ai §§ 2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la Conferenza
    Episcopale non diano norme generali, se non dopo aver consultato l'autorità
    competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica
    interessata. Can.
    845 - § 1. I sacramenti del
    battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il
    carattere, non possono essere ripetuti. §
    2. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio
    prudente che i sacramenti di cui al § 1 siano stati dati veramente o
    validamente, vengano conferiti sotto condizione. Can.
    846 - § 1. Nella celebrazione dei
    sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla
    competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di
    sua iniziativa. §
    2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito. Can.
    847 - § 1. Nell'amministrazione
    dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve
    servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto
    del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di
    recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una
    necessità. §
    2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi
    diligentemente in una custodia decorosa. Can.
    848 - Il ministro, oltre alle
    offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei
    sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano
    privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà.  
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