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Il ministero della parola divina

Can. 747 - § 1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

§ 2. E' compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

Can. 748 - § 1. Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla.

§ 2. Non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.

Can. 749 - § 1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.

§ 2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.

§ 3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente.

Can. 750 - Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

Can. 751 - Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

Can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.

Can. 753 - I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo.

Can. 754 - Tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi.

Can. 755 - § 1. Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo.

§ 2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze Episcopali, promuovere la medesima unità e secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa.

Titolo I

Il ministero della parola divina

Can. 756 - § 1. Nei riguardi della Chiesa universale la funzione si annunciare il Vangelo è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.

§ 2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto.

Can. 757 - E' proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime; spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.

Can. 758 - I membri degli istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio, rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi vengono assunti dal vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo.

Can. 759 - I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola.

Can. 760 - Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il ministero di Cristo.

Can. 761 - Per annunziare la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione, in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole, nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla legittima autorità in occasione di taluni eventi, con la stampa e con altri strumenti di comunicazione sociale.

Capitolo I

LA PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Can. 762 - Dal momento che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio.

Can. 763 - E' diritto dei Vescovi predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese e gli oratori degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il Vescovo del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente.

Can. 764 - Salvo il disposto del can. 765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa.

Can. 765 - Per predicare si religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del superiore competente a norma delle costituzioni.

Can. 766 - I laici possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il can. 767, § 1.

Can. 767 - § 1. Tra le forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della vita cristiana.

§ 2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né si può omettere se non per grave causa.

§ 3. Si raccomanda caldamente che, se si dà un sufficiente concorso di popolo, si tenga l'omelia anche nelle Messe che vengono celebrate durante la settimana, soprattutto quelle celebrate nel tempo di avvento e di quaresima o in occasione di qualche festa o di un evento luttuoso.

§ 4. Spetta al parroco o al rettore della chiesa curare che queste disposizioni siano osservate religiosamente.

Can. 768 - § 1. I predicatori della parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è necessario credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

§ 2. Impartiscano ai fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa propone sulla dignità e libertà della persona umana, sull'unità e stabilità della famiglia e sui suoi compiti, sugli obblighi che riguardano gli uomini uniti nella società, come pure sul modo di disporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio.

Can. 769 - La dottrina cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alle necessità dei tempi.

Can. 770 - I parroci in tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o altre forme adatte alle necessità.

Can. 771 - § 1. I pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne sono totalmente privi.

§ 2. Provvedano pure che l'annuncio del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non altrimenti che i fedeli.

Can. 672 - § 1. Per ciò che concerne l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le norme date dal Vescovo diocesano.

§ 2. Per parlare sulla dottrina cristiana mediante la radio o la televisione, siano osservate le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale regionale.

Capitolo II

L'ISTRUZIONE CATECHETICA

Can. 773 - E' dovere proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita e operosa.

Can. 774 - § 1. La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.

§ 2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini.

Can. 775 - § 1. Osservate le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le iniziative catechetiche.

§ 2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica.

§ 3. Presso la Conferenza Episcopale può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica.

Can. 776 - Il parroco, in forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tale fine adoperi la collaborazione dei chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell'indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, § 2.

Can. 777 - In modo peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo diocesano, curi:

1° che si impartisca una catechesi adatta in vista della celebrazione dei sacramenti;

2° che i fanciulli, mediante l'istruzione catechetica impartita per un congruo tempo, siano debitamente preparati alla prima recezione dei sacramenti della penitenza e della santissima Eucarestia, come pure al sacramento della confermazione;

3° che i medesimi, ricevuta la prima comunione, abbiano una più abbondante e più profonda formazione catechetica;

4° che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che sono impediti nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro condizione;

5° che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire.

Can. 778 - I Superiori religiosi e delle società di vita apostolica curino che le proprie chiese, scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita diligentemente l'istruzione catechetica.

Can. 779 - L'istruzione sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di comunicazione, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente.

Can. 780 - Gli Ordinari dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino teoricamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche.

 

 

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