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    94 - § 1. Gli statuti , in senso
    proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli
    insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il
    fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire. §
    2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che
    ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli
    che ne curano la conduzione. §
    3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà
    legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi. Can.
    95 - § 1. Gli ordinamenti sono
    regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia
    indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli,
    come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito cị
    che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire. §
    2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle regole
    dell'ordinamento quelli che vi partecipano.    
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