| Can.
    23 - Ha forza di legge soltanto
    quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata
    approvata dal legislatore, a norma dei canoni che seguono. Can.
    24 - § 1. nessuna consuetudine,
    che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge. §
    2. Né può ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori del
    diritto canonico, che non sia razionale; ora la consuetudine che è
    espressamente riprovata nel diritto, non è razionale. Can.
    25 - Nessuna consuetudine ottiene
    forza di legge, se non sarà stata osservata da una comunità capace almeno
    di ricevere una legge, con l'intenzione di introdurre un diritto. Can.
    26 - A meno che non sia stata
    approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine
    contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge
    canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata
    legittimamente per trenta anni continui e completi; ma contro una legge
    canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può
    prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile. Can.
    27 - La consuetudine è ottima
    interprete delle leggi. Can.
    28 - Fermo restando il disposto del
    can. 5, la consuetudine, sia contro sia al di fuori della legge, è revocata
    per mezzo di una consuetudine o di una legge contraria; ma, se non se ne fa
    espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o
    immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari.  
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