1. La circolazione
    dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme
    del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel
    rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e
    i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale,
    perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della
    protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
    2. Il Governo
    comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
    riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
    stradale.
    3. Il Ministro dei
    lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi
    utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi
    di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
    prevenzionale ed educativo.
    
    Art.2 Definizione e
    classificazione delle strade.
    
    1. Ai fini
    dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area
    ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
    animali.
    2. Le strade sono
    classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
    funzionali, nei seguenti tipi:
    A - Autostrade;
    B - Strade
    extraurbane principali;
    C - Strade
    extraurbane secondarie;
    D - Strade urbane di
    scorrimento;
    E - Strade urbane di
    quartiere;
    F - Strade locali.
    3. Le strade di cui
    al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
    A - Autostrada:
    strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
    spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
    eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina
    pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
    dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
    tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
    motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
    attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
    accessi dotati corsie di decelerazione e di accelerazione.
    B - Strada
    extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da
    spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
    banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi
    alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali
    di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
    a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
    opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
    comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
    decelerazione e di accelerazione.
    C - Strada
    extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
    per senso di marcia e banchine.
    D - Strada urbana di
    scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
    ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata
    ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
    eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
    apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con
    immissioni ed uscite concentrate.
    E - Strada urbana di
    quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
    pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
    apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
    F - Strada locale:
    strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
    comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
    4. È denominata
    strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale
    (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento
    avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi
    dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
    movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
    stessa.
    5. Per le esigenze
    di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei
    collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si
    distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le
    indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
    rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
    destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari,
    ente proprietario è considerato il comando della regione militare
    territoriale.
    6. Le strade
    extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
    A - Statali, quando:
    a) costituiscono le
    grandi direttrici del traffico nazionale;
    b) congiungono la
    rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
    c) congiungono tra
    loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in
    regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra
    strade statali;
    d) allacciano alla
    rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
    particolare importanza industriale, turistica e climatica;
    e) servono traffici
    interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste
    zone del territorio nazionale.
    B - Regionali,
    quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o
    con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
    comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
    di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    C - Provinciali,
    quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni
    della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero
    quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se
    ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
    commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    D - Comunali, quando
    congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra
    loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
    tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
    fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località
    che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
    Ai fini del presente codice, le strade <<vicinali>> sono
    assimilate alle strade comunali.
    7. Le strade urbane
    di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre comunali quando siano situate
    nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
    statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con
    popolazione non superiore a diecimila abitanti.
    8. Il Ministero dei
    lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede
    alla classificazione delle strade statali sia ai sensi del comma 2 che del
    comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio
    nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
    consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
    statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
    regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
    procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti
    strade ai sensi del comma 2 e del comma 5. Le strade così classificate sono
    iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.
    9. Quando le strade
    non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento sono
    declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le
    rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la
    procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
    10. Le disposizioni
    di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
    attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione
    delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
    
    Art.3 Definizioni
    stradali e di traffico.
    
    1. Ai fini delle
    presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
    significati:
    1) Area di
    intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano
    due o più correnti di traffico.
    2) Area pedonale
    urbana: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
    servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al
    servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per
    quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
    assimilati ai velocipedi.
    3) Attraversamento
    pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata,
    sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono
    della precedenza rispetto ai veicoli.
    4) Banchina: parte
    della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra
    i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
    ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
    5) Braccio di
    intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
    6) Canalizzazione:
    insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
    guidarle in determinate direzioni.
    7) Carreggiata:
    parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta
    da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da
    strisce di margine.
    8) Centro abitato:
    insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
    segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
    raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini
    o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
    pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
    9) Circolazione: è
    il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali
    sulla strada.
    10) Confine
    stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
    acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
    il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della
    cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
    rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
    11) Corrente di
    traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
    pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una
    o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
    12) Corsia: parte
    longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di
    una sola fila di veicoli.
    13) Corsia di
    accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso
    ai veicoli sulla carreggiata.
    14) Corsia di
    decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da
    una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
    interessati a tale manovra.
    15) Corsia di
    emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di
    emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
    movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
    stessi.
    16) Corsia di
    marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
    segnaletica orizzontale.
    17) Corsia
    riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o
    solo di alcune categorie di veicoli.
    18) Corsia
    specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
    determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
    accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o
    altro.
    19) Cunetta:
    manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio,
    realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della
    strada.
    20) Curva: raccordo
    longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
    intersecantisi tali da determinare condizioni di scarsa visibilità.
    21) Fascia di
    pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine
    stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo
    per la realizzazione di altre parti della strada.
    22) Fascia di
    rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
    esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
    di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
    23) Fascia di sosta
    laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
    mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli
    di sosta e la relativa corsia di manovra.
    24) Golfo di
    fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle
    fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
    spazio di attesa per i pedoni.
    25) Intersezione a
    livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e
    rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di
    strade poste a diversi livelli.
    26) Intersezione a
    raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da
    consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di
    esse.
    27) Isola di
    canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non
    transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
    28) Isola di
    traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
    29) Isola
    salvagente: cfr. Salvagente.
    30) Isola
    spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
    31) Itinerario
    internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari
    così definiti dagli accordi internazionali.
    32) Livelletta:
    tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
    33) Marciapiede:
    parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti
    delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
    34) Parcheggio: area
    o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
    regolamentata o non dei veicoli.
    35) Passaggio a
    livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini
    della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria
    in sede propria.
    36) Passaggio
    pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla
    carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione
    parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
    funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
    37) Passo carrabile:
    accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
    38) Piazzola di
    sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente
    alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
    39) Pista ciclabile:
    parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
    circolazione dei velocipedi.
    40) Raccordo
    concavo: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
    intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
    andamento longitudinale concavo.
    41) Raccordo
    convesso: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
    intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
    andamento longitudinale convesso.
    42) Ramo di
    intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
    43) Rampa (di
    intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
    44) Ripa: zona di
    terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo
    stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente
    alla strada.
    45) Salvagente:
    parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta,
    destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
    attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
    46) Sede stradale:
    superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
    fasce di pertinenza.
    47) Sede tranviaria:
    parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
    circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
    48) Sentiero (o
    Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
    passaggio di pedoni o di animali.
    49) Spartitraffico:
    parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
    correnti veicolari.
    50) Strada
    extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
    51) Strada urbana:
    strada interna ad un centro abitato.
    52) Strada vicinale
    (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
    pubblico.
    53) Svincolo:
    intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si
    intersecano tra loro.
    54) Zona a traffico
    limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad
    ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
    55) Zona di
    attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di
    arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
    generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
    longitudinali continue.
    56) Zona di
    preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è
    consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle
    corsie specializzate.
    57) Zona di scambio:
    tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale
    correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono
    cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
    58) Zona
    residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
    protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso
    dagli appositi segnali di inizio e di fine.
    2. Nel regolamento
    sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
    tecnico.
    
    Art.4 Delimitazione
    del centro abitato.
    
    1. Ai fini
    dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune,
    entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del
    centro abitato.
    2. La deliberazione
    di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è
    pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
    allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle
    strade di accesso.
    
    Art.5
    Regolamentazione della circolazione in generale.
    
    1. Il Ministro dei
    lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle
    strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
    regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2. I
    prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con
    apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori
    pubblici, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di
    cose.
    Nel regolamento sono
    stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
    2. In caso di
    inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può
    diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel
    caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il
    Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la
    sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
    confronti degli enti medesimi.
    3. I provvedimenti
    per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
    proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articolo 6 e
    articolo 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
    prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare
    territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della
    difesa.
    
    Art.6
    Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
    
    1. Il prefetto, per
    motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione,
    di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può,
    conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
    temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
    sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o
    in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con
    decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di
    veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
    condizioni e le eventuali deroghe.
    2. Il prefetto
    stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito
    periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari
    e gli intervalli di tempo e di spazio.
    3. Per le strade
    militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della
    regione militare territoriale.
    4. L'ente
    proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma
    3:
    a) disporre, per il
    tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o
    di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
    urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale
    o ad esigenze di carattere tecnico;
    b) stabilire
    obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
    ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
    relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
    strutturali delle strade;
    c) riservare corsie,
    anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di
    rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o
    subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
    e) prescrivere che i
    veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici
    per la marcia su neve o ghiaccio;
    f) vietare
    temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
    carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
    segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
    appropriati.
    5. Le ordinanze di
    cui al comma 4 sono emanate:
    a) per le strade
    statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
    dell'A.N.A.S. competente per territorio;
    b) per le strade
    regionali, dal presidente della giunta;
    c) per le strade
    provinciali, dal presidente della provincia;
    d) per le strade
    comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
    e) per le strade
    militari, dal comandante della regione militare territoriale.
    6. Per le strade e
    le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada
    sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
    concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
    adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può
    revocare gli stessi.
    7. Nell'ambito degli
    aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la
    competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte
    all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
    circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di
    porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
    conformità alle norme del presente codice.
    Nell'ambito degli
    aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società,
    il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione
    aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società
    interessati.
    8. Le autorità che
    hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4,
    lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
    accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni
    e cautele.
    9. Tutte le strade
    statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga
    diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui
    all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
    è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui
    all'articolo 2, comma 2.
    In caso di
    controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici.
    La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali, da installare
    a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
    10. L'ente
    proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o la sicurezza
    del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
    conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
    precedenza.
    11. Quando si tratti
    di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente
    deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di
    arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
    appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti
    di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide
    con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
    12. Chiunque non
    ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma
    dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è commessa dal
    conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
    amministrativa è del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
    2.424.000. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
    periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
    circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui
    al capo I, sezione II, del titolo VI.
    13. Chiunque viola
    le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
    14. Chiunque viola
    gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
    121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa
    è del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400; qualora la
    violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
    amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore
    per il quale si protrae la violazione.
    15. Nelle ipotesi di
    violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non
    proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di
    circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
    la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
    veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di
    quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
    sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
    conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due
    a sei mesi.
    
    Art.7
    Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
    
    1. Nei centri
    abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
    a) adottare i
    provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;
    b) limitare la
    circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
    motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
    patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
    impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive
    competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
    urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
    c) stabilire la
    precedenza su determinate strade o tratti strade, ovvero in una determinata
    intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e,
    quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
    ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
    arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
    quest'ultima;
    d) riservare
    limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di
    cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché
    di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
    motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
    stazionamento ai capilinea;
    e) stabilire aree
    nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
    f) stabilire, previa
    deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la
    sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
    mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
    custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
    conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto
    con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree
    urbane;
    g) prescrivere orari
    e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di
    cose;
    h) istituire le aree
    attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui
    all'articolo 185;
    i) riservare strade
    alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al
    fine di favorire la mobilità urbana.
    2. I divieti di
    sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia
    diversamente indicato nel relativo segnale.
    3. Per i tratti di
    strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti
    indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
    quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
    competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati
    nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del
    comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
    4. Nel caso di
    sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di
    sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
    laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
    temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
    permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia
    stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi
    subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi
    di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
    nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata
    o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
    5. Le
    caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
    criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di
    durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
    pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
    6. Le aree destinate
    al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e
    comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento
    del traffico.
    7. I proventi dei
    parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della
    strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
    parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento
    e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
    urbana.
    8. Qualora il comune
    assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in
    concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
    durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
    o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
    destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
    controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone
    definite a norma dell'articolo ‚3 area pedonale urbana e zona a traffico
    limitato, nonché per quelle definite A dall'articolo 2 del decreto del
    Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
    rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
    nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. I
    comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
    motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di
    una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la
    circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
    del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
    avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
    pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
    9. I comuni, con
    deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le
    zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
    sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
    patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
    provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
    modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
    Analogamente i
    comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle
    quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
    del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
    veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al
    pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per
    la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
    del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
    avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
    pagamento e le categorie di veicoli esentati.
    10. Le zone di cui
    ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
    11. Nell'ambito
    delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza
    urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
    previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
    ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei
    soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
    12. Per le città
    metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente
    articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
    sindaco metropolitano.
    13. Chiunque non
    ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, o
    circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi di
    precedenza o di arresto alle intersezioni è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
    14. Chiunque viola
    gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
    60.600 a lire 242.400. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
    prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
    è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae
    la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
    amministrativa è del pagamento di
    una somma da lire
    36.360 a lire 145.440 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per
    il quale si protrae la violazione.
    
    Art.8 Circolazione
    nelle piccole isole.
    
    1. Nelle piccole
    isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la
    rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i
    pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il
    Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello
    spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio
    decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i
    veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
    siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento
    possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate
    categorie di veicoli e di utenti.
    2. Chiunque viola
    gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è
    punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
    606.000 a lire 2.424.000.
    
    Art.9 Competizioni
    sportive su strada.
    
    1. Sulle strade ed
    aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e
    quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal
    sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
    e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata
    dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
    nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e
    per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano
    più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
    le gare sono subordinate.
    2. Le autorizzazioni
    di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici
    giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
    almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono
    essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
    3. Per le
    autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni
    motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
    Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
    Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere
    nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle
    stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
    nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
    entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
    4. L'autorizzazione
    per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al
    comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima
    della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle
    norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del
    collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da
    un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti
    dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente
    ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
    collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti
    di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media
    eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico
    e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il
    collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite
    velocità superiori ai detti limiti.
    5. Nei casi in cui,
    per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel
    programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma
    4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui
    al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può
    concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
    programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate
    necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
    6. L'autorizzazione
    della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei
    promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di
    cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive
    modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la
    responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni
    comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
    garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
    7. Al termine di
    ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei
    lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno
    successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali
    inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
    inconvenienti o incidenti.
    8. Chiunque
    organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
    esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se
    si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
    ovvero di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000, se si tratta di
    competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
    amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
    secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    9. Chiunque non
    ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo
    subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla
    relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, se si tratta di
    competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
    somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva
    con veicoli a motore.
    
    Art.10 Veicoli
    eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
    
    1. È eccezionale il
    veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o
    massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
    2. È considerato
    trasporto in condizioni di eccezionalità:
    a) il trasporto di
    una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano
    eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre
    nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le
    cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
    per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i
    limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
    b) il trasporto di
    blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti
    siderurgici e industriali compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito
    con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza
    della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e
    comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48
    tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei
    assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi.
    2-bis) Ove i veicoli
    di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi
    previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
    l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di
    un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5,
    2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente
    per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi.
    3. È considerato
    trasporto in condizioni di eccezionalità
    anche quello
    effettuato con veicoli:
    a) il cui carico
    indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di
    3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
    b) che, pur avendo
    un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno
    lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
    propria di ciascuna categoria di veicoli;
    c) il cui carico
    indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
    d) isolati o
    costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga
    anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
    particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
    destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti
    previsti dall'articolo 61;
    e) isolati o
    costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di
    tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse
    mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni e le masse
    stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
    f) mezzi d'opera
    definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di
    massa stabiliti dall'articolo 62;
    g) con carrozzeria
    ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi.
    4. Si intendono per
    cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la
    riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o
    62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero
    pregiudicare la sicurezza del trasporto.
    5. I veicoli
    eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai
    sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio
    per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli
    stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
    predette aziende.
    6. I trasporti ed i
    veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla
    circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
    autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
    viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
    a) di cui al comma
    3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in
    altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento, con
    limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli
    autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere
    anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o
    costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a
    condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
    comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
    indicate nell'articolo 167, comma 4;
    b) di cui al comma
    3, lettera e) e lettera g) quando non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con
    il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse
    stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto
    verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
    strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
    7. I veicoli di cui
    all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
    eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
    autorizzazione alla circolazione a condizione che:
    a) non superino i
    limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali
    dell'articolo 61;
    b) circolino nelle
    strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226
    risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal
    comma 4 dello stesso articolo 226;
    c) da parte di chi
    esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano
    limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
    prescritti cartelli;
    d) per essi sia
    stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34.
    Qualora non siano
    rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi
    devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri
    trasporti eccezionali.
    8. La massa massima
    complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato
    non superi le 13 t, non può eccedere:
    a) veicoli a motore
    isolati:
    - due assi: 20 t;
    - tre assi: 33 t;
    - quattro o più
    assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
    b) complessi di
    veicoli:
    - quattro assi: 44
    t;
    - cinque o più
    assi: 56 t;
    - cinque o più
    assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
    9. L'autorizzazione
    è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati
    periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile.
    Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
    prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica,
    secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia
    prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
    traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa
    ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità
    stabilite nel regolamento.
    10. L'autorizzazione
    può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle
    sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza
    della circolazione. In essa indicate le prescrizioni nei riguardi della
    sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
    della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico
    sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è
    richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
    dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
    previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento
    delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
    organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del
    trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
    11. L'autorizzazione
    alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al
    comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
    articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella
    fascia di ingombro prevista dal regolamento.
    12. Non costituisce
    trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
    autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti
    dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
    sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e
    funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario
    necessario a raggiungere la più vicina officina.
    13. Non costituisce
    altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è
    allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a
    sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite
    dall'articolo 61.
    14. I veicoli per il
    trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali
    superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
    compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora
    utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti
    dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
    rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione
    di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego
    potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate
    ad effettuare il trasporto di persone.
    15. L'autorizzazione
    non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai
    limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
    circolazione prevista dall'articolo 93.
    16. Nel regolamento
    sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
    eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi
    d'opera.
    17. Nel regolamento
    sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per
    l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
    tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale
    per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della
    scorta della polizia della strada.
    18. Chiunque, senza
    aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali
    indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
    indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
    19. Chiunque esegua
    trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza
    osservare prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
    969.600.
    20. Chiunque,
    avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto
    alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
    lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione
    dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma
    dovuta.
    21. Chiunque
    adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste
    nell'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000,
    e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
    circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata
    immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo,
    all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che
    adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata
    in un periodo di cinque anni, disposta la revoca, sulla carta di
    circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
    22. Chiunque
    transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
    nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi
    del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
    23. Le sanzioni
    amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21 e 22 si applicano sia
    al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando
    si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
    24. Dalle sanzioni
    amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
    del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la
    sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi,
    secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    25. Nelle ipotesi di
    violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al
    conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito
    dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
    stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
    è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
    provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui
    effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
    contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
    relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
    impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
    sospensione della patente è da uno a tre mesi.
    26. Le disposizioni
    del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e
    alle macchine operatrici eccezionali.
    
    Art.11 Servizi di
    polizia stradale.
    
    1. Costituiscono
    servizi di polizia stradale:
    a) la prevenzione e
    l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
    b) la rilevazione
    degli incidenti stradali;
    c) la
    predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
    d) la scorta per la
    sicurezza della circolazione;
    e) la tutela e il
    controllo sull'uso della strada.
    2. Gli organi di
    polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso
    automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
    all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
    3. Ai servizi di
    polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni
    dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno
    compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da
    chiunque espletati.
    4. Gli interessati
    possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 12 le
    informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
    residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
    veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
    
    Art.12 Espletamento
    dei servizi di polizia stradale.
    
    1. L'espletamento
    dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
    a) in via principale
    alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
    b) alla Polizia di
    Stato;
    c) all'Arma dei
    carabinieri;
    d) al Corpo della
    guardia di finanza;
    e) ai Corpi e ai
    servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
    f) ai funzionari del
    Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
    2. L'espletamento
    dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche
    ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
    nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
    3. La prevenzione e
    l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la
    tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
    effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto
    stabilito dal regolamento di esecuzione:
    a) dal personale
    dell'Ispettorato generale per la
    circolazione e la
    sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
    dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e
    dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal
    personale dell'A.N.A.S.;
    b) dal personale
    degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle
    province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
    di proprietà degli enti da cui dipendono;
    c) dai dipendenti
    dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni
    di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
    tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
    d) dal personale
    dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione,
    che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
    proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito
    dei passaggi a
    livello dell'amministrazione di appartenenza;
    e) dal personale
    delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti,
    nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
    f) dai militari del
    corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina
    Mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.
    4. La scorta e
    l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne
    militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
    delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
    rilasciato dall'autorità militare competente.
    5. I soggetti
    indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare
    i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
    distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.