| Art. 33.Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
 1. Nel contratto concluso tra il
    consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
    malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
    significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
    contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova
    contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la
    responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del
    consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni
    o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra
    parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
    da parte del professionista; c) escludere o limitare
    l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei
    confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di
    quest'ultimo; d) prevedere un impegno definitivo
    del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e'
    subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla
    sua volontà; e) consentire al professionista di
    trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
    conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del
    consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta
    se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) imporre al consumatore, in caso
    di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
    denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
    d'importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo
    professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal
    contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in
    parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
    prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere
    dal contratto; h) consentire al professionista di
    recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso,
    tranne nel caso di giusta causa; i) stabilire un termine
    eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per
    comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l) prevedere l'estensione
    dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di
    conoscere prima della conclusione del contratto; m) consentire al professionista di
    modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
    caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
    giustificato motivo indicato nel contratto stesso; n) stabilire che il prezzo dei
    beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della
    prestazione; o) consentire al professionista di
    aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa
    recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello
    originariamente convenuto; p) riservare al professionista il
    potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato
    a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
    d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) limitare la responsabilità del
    professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati
    in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette
    obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l'opponibilità
    dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; s) consentire al professionista di
    sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel
    caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la
    tutela dei diritti di quest'ultimo; t) sancire a carico del
    consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni,
    deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni
    all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova,
    restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro
    competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o
    domicilio elettivo del consumatore; v) prevedere l'alienazione di un
    diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione
    sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di
    un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il
    disposto dell'articolo 1355 del codice civile. 3. Se il contratto ha ad oggetto la
    prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può,
    in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: a) recedere, qualora vi sia un
    giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
    consumatore; b) modificare, qualora sussista un
    giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un
    congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 4. Se il contratto ha ad oggetto la
    prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza
    preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere
    n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di
    qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente
    convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di
    recedere dal contratto. 5. Le lettere h), m), n)
    e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto
    valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui
    prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
    di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista,
    nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia
    postali internazionali emessi in valuta estera. 6. Le lettere n) e o) del
    comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove
    consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano
    espressamente descritte. Art. 34.Accertamento della vessatorietà delle clausole
 1. La vessatorietà di una clausola e'
    valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del
    contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della
    sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro
    collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio
    della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto,
    ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali
    elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. 3. Non sono vessatorie le clausole che
    riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di
    disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali
    delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione
    europea o l'Unione europea. 4. Non sono vessatorie le clausole o gli
    elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante
    sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
    uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
    l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado
    siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di
    specifica trattativa con il consumatore. Art. 35.Forma e interpretazione
 1. Nel caso di contratti di cui tutte le
    clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali
    clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una
    clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si
    applica nei casi di cui all'articolo 37. Art. 36.Nullità di protezione
 1. Le clausole considerate vessatorie ai
    sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido
    per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque
    oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la
    responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del
    consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni
    del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso
    di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
    professionista; c) prevedere l'adesione del
    consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità
    di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullità opera soltanto a vantaggio
    del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 4. Il venditore ha diritto di regresso nei
    confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della
    declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. 5. E' nulla ogni clausola contrattuale che,
    prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
    extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
    assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento
    più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Art. 37.Azione inibitoria
 1. Le associazioni rappresentative dei
    consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei
    professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e
    agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
    l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano
    l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice
    competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività
    ai sensi del presente capo. 2. L'inibitoria può essere concessa,
    quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
    e seguenti del codice di procedura civile. 3. Il giudice può ordinare che il
    provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a
    diffusione nazionale. 4. Per quanto non previsto dal presente
    articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
    consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo
    140. Art. 38.Rinvio
 1. Per quanto non previsto dal codice, ai
    contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le
    disposizioni del codice civile.
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