| Capo VISERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
 Art. 198Servizio radioelettrico mobile aeronautico
 1. Il servizio radioelettrico mobile
    aeronautico e' un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni
    di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche
    le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
    radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano
    sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate. Art. 199Definizione di aeromobile.
 1. Ai fini del presente Capo, per
    aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della
    navigazione, esclusi quelli militari. 2. Per tutti gli altri termini del servizio
    radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal
    regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Art. 200Norme tecniche
 1. Il Ministero, di concerto con il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti
    tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a
    bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari
    che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltą diinstallarli.
 Art. 201Licenza di esercizio
 1. Ogni stazione radioelettrica, installata
    a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico
    nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata
    dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti. 2. Il possesso della licenza di esercizio
    non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza
    della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di
    navigabilitą. Art. 202Sospensione o revoca della licenza di esercizio
 1. La licenza di esercizio si intende
    revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro
    aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo
    successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e
    dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda
    alle condizioni contenute nella licenza stessa. Art. 203Installazione d'ufficio
 1. Il Ministero, di intesa con il Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del
    proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle
    stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle
    prescrizioni di cui al precedente articolo 200. Art. 204Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
 1. Il Ministero ha facoltą di far
    ispezionare dall'autoritą competente ai sensi della vigente normativa gli
    apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di
    accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di
    constatarne l'efficienza. Art. 205Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo
    territoriale
 1. E' vietato agli aeromobili italiani o
    stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni
    radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di
    ripartizione delle frequenze. 2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni
    previste all'articolo 98. Art. 206Abilitazione al traffico.
 1. La licenza di esercizio di cui
    all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le
    comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolaritą del volo. Art. 207Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche
    a bordo degli aeromobili.
 1. Le norme per il rilascio delle
    autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a
    bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle
    comunicazioni.
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