| Capo VSERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
 Art. 193Navi da diporto: norme tecniche radionavali
 1. Le unitą da diporto devono essere
    munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui
    installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti. 2. Si
    applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172. Art. 194Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da
    diporto
 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo
    di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal
    Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai
    fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di
    radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
    obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio
    di cui all'articolo 160. 2. Per determinate classi di navi da
    diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
    salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche
    contabile, delle stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di
    apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti
    i requisiti per l'espletamento del servizio. 3. Per le classi di navi da diporto che non
    rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza
    pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e'
    affidato all'armatore. Art. 195Contributi
 1. I soggetti di cui all'articolo 194
    devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185. Art. 196Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri
    funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi
    da diporto mediante:a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
 b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessitą.
 2. Le ispezioni straordinarie sono
    effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza
    che di corrispondenza pubblica. 3. Collaudi sugli apparati radioelettrici
    possono essere richiesti all'autoritą marittima portuale dalla societą che
    gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li
    rappresenta. 4. Durante le ispezioni straordinarie
    potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti
    necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del
    titolo di qualificazione da parte del personale addetto. 5. Le spese sostenute per l'effettuazione
    dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste
    esclusivamente a carico del destinatario di tali attivitą. Art. 197Disposizioni applicabili
 1. Per quanto non diversamente stabilito
    dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto
    si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi
    radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
     |