| Capo IIABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITA' DI
    OPERATORE
 Art. 162Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
 1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione
    trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od
    aeronautico, anche di quelle solo riceventi, e' necessario che il personale
    operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal
    Ministero. 2. Il titolo di cui al comma 1 non e'
    prescritto quando trattasi:a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze
    armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero
    dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi
    d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle
    Capitanerie di porto;
 b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie
    della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non
    adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
 3. Il Ministro delle comunicazioni ha
    facoltą di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma
    2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti,
    per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non
    sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore,
    ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata
    dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione
    dipendono. Art. 163Titoli di abilitazione
 1. Con regolamento adottato ai sensi
    dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
    delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    sono stabiliti:a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
 b) le modalitą di espletamento dei servizi;
 c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
 d) l'ammissione agli esami;
 e) le prove d'esame;
 f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
 g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di
    abilitazione.
 2. Dall'emanazione del regolamento di cui
    al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed
    i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti
    esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5
    dell'allegato n. 25.
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