| Capo IIMPIANTI SOTTOMARINI
 Art. 146Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
 1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori
    delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un
    impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che
    tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione
    del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od
    impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, e' punito con
    la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro
    1.500,00. 2. La disposizione di cui al comma 1 si
    applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di
    comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. Art. 147Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
 1. Chiunque trova in mare, o dal mare
    rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini
    od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione
    elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in
    porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più
    vicina. 2. Chi non osserva l'obbligo di cui al
    comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a
    euro 350,00. Art. 148Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione
    elettronica
 1. Chiunque imbarca strumenti atti a
    spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e'
    punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
    1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano
    l'impiego di tali strumenti. 2. Colui che, svolgendo le attività
    indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od
    altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica e'
    punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate. Art. 149Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
 1. E' punito con la reclusione fino a sei
    mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto
    sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali
    da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni
    elettroniche;
 b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un
    cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per
    impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al
    deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da
    parte di altra nave.
 2. La disposizione di cui al comma 1 si
    applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di
    comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. 3. Nel caso indicato nella lettera a)
    del comma 1, la sanzione e' aumentata, se l'autore della rottura o del
    danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda
    la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo
    arrivo. Art. 150Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
 1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147
    non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni,
    sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di
    comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la
    propria vita o per la sicurezza della propria nave. 2. Le persone indicate nel comma 1 sono
    punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
    1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità
    del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le
    ventiquattro ore dal loro arrivo. Art. 151Inosservanza della disciplina sui segnali
 1. E' punito con la sanzione amministrativa
    pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un
    impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui
    segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
 b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo
    in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene
    lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare
    un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
 c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di
    forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione
    dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di
    miglio nautico.
 Art. 152Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai
    cavi sottomarini
 1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi
    e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza
    minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può
    conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un
    segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
 b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla
    distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo
    sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono
    in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo
    utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi
    all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma
    questo termine non può eccedere le quattro ore;
 c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti
    alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali
    destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
 Art. 153Competenza territoriale.
 1. Se i reati di cui al presente Titolo
    sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza e' determinata
    secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione. 2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei
    reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere
    giudicato nello Stato, la competenza territoriale e' determinata secondo le
    norme del Codice di procedura penale. Art. 154Reati commessi in alto mare.
 1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra
    o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della
    Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano
    ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave
    commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla
    stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave
    l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di
    tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti. 2. Gli ufficiali indicati nel comma 1
    possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I
    verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale
    appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono
    nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili,
    apponendovi la propria firma. 3. I verbali compilati da ufficiali
    comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di
    quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua
    presenza. Art. 155Rifiuto di esibire i documenti
 1. Il comandante di una nave italiana che
    si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati
    nell'articolo 154, e' punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. 2. Si applica la reclusione fino a due anni
    se il rifiuto e' opposto ad ufficiali della marina militare. Art. 156Pubblico ufficiale.
 1. Gli ufficiali che, ai sensi
    dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi
    indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati
    previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale
    facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi
    italiane. Art. 157Sanzioni civili.
 1. Per i danni cagionati dai reati previsti
    dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e
    seguenti del codice penale. 2. Per le indennità previste nella prima
    parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si
    osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
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