| Capo VISERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
 Art. 130Oggetto
 1. Il servizio radiomobile professionale,
    per il quale e' richiesta l'autorizzazione generale, e' un servizio di
    radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni
    mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare
    comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo
    prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di
    chiamata di emergenza. 2. Il sistema analogico o numerico in
    tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o più
    stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze. 3. Il presente Capo:a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e
    numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
 b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
    professionali analogici e numerici autogestiti.
 4. Il servizio radiomobile professionale
    numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial
    Trunked Radio), così come definita dall'ETSI (European
    Telecommunication Standard Institute). 5. L'impiego di standard diversi dal TETRA
    con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito
    regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni. Art. 131Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
 analogico in tecnica multiaccesso autogestito
 1. Le coppie di frequenza in banda VHF
    elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate
    nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile
    professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in
    tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in
    tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le
    frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile
    professionale non in tecnica multiaccesso. 2. Il numero delle coppie di frequenze, da
    assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica
    multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio
    necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le
    fasce di cui all'allegato n. 23. 3. Rimangono valide le assegnazioni in
    numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore
    del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo
    previsto dall'articolo 133. Art. 132Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
    autogestito
 1. Sono riservate al servizio radiomobile
    professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le
    frequenze indicate nell'allegato n. 24. 2. Ulteriori coppie di frequenze possono
    essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1
    da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal
    piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
    CEPT/ERC/DEC (96)04. Art. 133Adeguamento dei sistemi esistenti
 1. I sistemi radiomobili professionali in
    tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del
    Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto
    mesi dalla suddetta data.
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