| Capo VIDISPOSIZIONI FINALI
 Art. 96Prestazioni obbligatorie
 1. Le prestazioni a fini di
    giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di
    informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono
    obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le
    predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2. 2. Le prestazioni relative
    alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio
    nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle
    prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonche' il ristoro dei costi
    sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso
    comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a
    quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il
    repertorio e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
    concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro
    centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice. 3. In caso di inosservanza
    degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica
    l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 4. Fino all'emanazione del
    decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi il listino adottato con
    decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7
    maggio 2001. 5. Ai fini dell'erogazione
    delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di
    negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire
    la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può
    intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di
    accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi. Art. 97Danneggiamenti e turbative
 1. Chiunque esplichi attività
    che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica
    od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi
    dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale. 2. Fermo restando quanto
    disposto dal comma 1, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai
    servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei
    confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa,
    gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto
    comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
    5.000,00 euro. Art. 98Sanzioni
 1. Le disposizioni del
    presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
    elettronica ad uso pubblico. 2. In caso di installazione e
    fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di
    comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione
    generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da
    stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la
    installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima
    e' di euro 5.000,00. 3. Se il fatto riguarda la
    installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o
    televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
    e' ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora
    o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza
    trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti
    territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
    reclusione da sei mesi a due anni. 5. Oltre alla sanzione
    amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso,
    al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei
    contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al
    periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non
    inferiore all'anno. 6. Indipendentemente dai
    provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto
    disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può
    provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
    sequestrare l'impianto ritenuto abusivo. 7. Nel caso di reiterazione
    degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il
    Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima
    stabilita dallo stesso comma 2. 8. In caso di installazione e
    fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di
    comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato
    ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00. 9. Fermo restando quanto
    stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e
    con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
    delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo
    le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
    da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00. 10. Ai soggetti che nelle
    comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle
    rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
    l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano
    le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile. 11. Ai soggetti che non
    ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal
    Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze,
    comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro
    250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità
    in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
    significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato
    una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
    superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
    nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
    contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce. 12. Nei casi previsti dai
    commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti
    amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
    previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare gravità, o
    reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità,
    secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la
    sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la
    revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei
    predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra
    responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo
    nei confronti dell'impresa. 13. In caso di violazione
    delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche'
    nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive
    competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    17.000,00 ad euro 250.000,00. 14. In caso di violazione
    degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero
    commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro
    250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare
    gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero
    può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a
    due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale
    inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il
    Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale. 15. In caso di inosservanza
    delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95,
    indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
    dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la
    sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. 16. In caso di inosservanza
    delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero
    o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00. 17. Restano ferme, per le
    materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1,
    commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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