| Capo IIIACCESSO ED INTERCONNESSIONE
 Sezione IDisposizioni generali
 Art. 40Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
 1. Gli operatori possono
    negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali
    relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un
    altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel
    territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in
    Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete.
    L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce
    che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di
    interconnessione e di accesso. Art. 41Diritti ed obblighi degli operatori
 1. Gli operatori di reti
    pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri
    operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di
    negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di
    comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire
    la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea.
    Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei
    termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai
    sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui
    all'articolo 13, comma 5, lettera b). 2. Le reti pubbliche di
    comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione
    digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi
    televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e
    redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico
    mantengono il formato panoramico dell'immagine. 3. Fatto salvo l'articolo 33,
    gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima,
    durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di
    interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per
    cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di
    riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni
    ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità
    organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i
    quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale. Art. 42Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di
    interconnessione
 1. Nel perseguire gli
    obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce
    forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi,
    esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza
    economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli
    utenti finali. 2. Fatte salve le misure che
    potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un
    significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può
    imporre:a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
    finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto,
    l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria
    a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi
    intermedi già resi disponibili;
 b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse
    di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non
    discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti
    finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato
    n. 2.
 3. Nell'imporre ad un
    operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49 e
    qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della
    rete, l'Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che
    devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari
    dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si
    riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi
    all'articolo 20. 4. Gli obblighi e le
    condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti,
    proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla
    procedura di cui agli articoli 11 e 12. 5. Ove giustificato, l'Autorità
    può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di
    propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su
    richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce
    al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo
    13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure
    di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24. Sezione IIObblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
 Art. 43Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
 1. All'accesso condizionato ai
    servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli
    ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le
    condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I. 2. In deroga alle disposizioni
    di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni applicate in
    virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente
    alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare
    o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato,
    l'Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso
    condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul
    mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali
    imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se
    non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e
    televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi
    dell'articolo 81;
 b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
 1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
 2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
 3. La modifica o la revoca
    degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo
    preavviso. Art. 44Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di
    interconnessione
 1. Gli obblighi vigenti alla
    data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di
    interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di
    comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore
    fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata
    adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano
    efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai
    suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente. 2. Conformemente alle
    disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità effettua un'analisi del
    mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui
    al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti
    interessate con un congruo preavviso. Art. 45Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
 1. Qualora, in esito
    all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia
    designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un
    mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli
    obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50. 2. L'Autorità non impone gli
    obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non
    sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
 b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui
    alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28,
    comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa
    nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della
    tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da
    quelle cui e' riconosciuto un significativo potere di mercato;
 c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
 3. In circostanze eccezionali
    l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo
    potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione
    diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta
    alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o
    vieta l'adozione dei provvedimenti. 4. Gli obblighi imposti ai
    sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto
    di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di
    cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli
    articoli 11 e 12. 5. Nei casi di cui al comma 2,
    lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie
    decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei
    soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo
    12. Art. 46Obbligo di trasparenza
 1. Ai sensi dell'articolo 45,
    l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione
    all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere
    pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere
    contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e
    condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi. 2. In particolare, l'Autorità
    può esigere che, quando un operatore e' assoggettato ad obblighi di non
    discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di
    riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori
    non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto
    e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in
    funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini,
    condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre
    modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti
    dal presente Capo. 3. L'Autorità può precisare
    quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità
    di pubblicazione delle medesime. 4. In deroga al comma 3, se un
    operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi
    all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica,
    l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento
    contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3. Art. 47Obbligo di non discriminazione
 1. Ai sensi dell'articolo 45,
    l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione
    all'interconnessione e all'accesso. 2. Gli obblighi di non
    discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi
    condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri
    operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a
    terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità
    identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle
    proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Art. 48Obbligo di separazione contabile
 1. Ai sensi dell'articolo 45 e
    limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre
    obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività
    nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità
    può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i
    propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni,
    segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione
    ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate
    abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile
    da usare. 2. Fatto salvo l'articolo 10,
    per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di
    non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le
    scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da
    terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un
    mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa
    nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. Art. 49Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
 1. Ai sensi dell'articolo 45,
    l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli
    di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse
    correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere
    l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto
    equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul
    mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.
    Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e
    risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
 b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un
    accesso;
 c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
 d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche'
    terze parti possano formulare offerte;
 e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e
    ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei
    servizi di reti private virtuali;
 f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti,
    inclusi condotti, edifici o piloni;
 g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
    l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per
    servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti
    mobili;
 h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a
    sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
    concorrenza nella fornitura dei servizi;
 i) di interconnettere reti o risorse di rete.
 2. L'Autorità può associare
    agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza,
    tempestività. 3. Nel valutare l'opportunità
    di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se
    tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13,
    l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di
    risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto
    conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
 b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
    della capacità disponibile;
 c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo
    conto dei rischi connessi a tali investimenti;
 d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
 e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
 f) fornitura di servizi paneuropei.
 Art. 50Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
 1. Ai sensi dell'articolo 45,
    per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può
    imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi,
    tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo
    di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del
    mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che
    l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
    eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità
    tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente
    un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in
    considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di
    reti e servizi innovativi. 2. L'Autorità provvede
    affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di
    determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza
    e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al
    riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati
    concorrenziali comparabili. 3. Qualora un operatore abbia
    l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che
    il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine
    di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente
    fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di
    contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
    L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri
    prezzi e, ove necessario, li adegui. 4. L'Autorità provvede
    affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a
    sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una
    descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le
    regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità
    dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti
    interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E'
    pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi
    relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo
    34. Art. 51Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
 1. L'Autorità pubblica gli
    obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al
    presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati
    geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo
    le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a
    tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si
    tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali. 2. L'Autorità trasmette alla
    Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate. Art. 52Notificazione
 1. L'Autorità notifica alla
    Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene dispongano di
    significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonche' gli
    obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi
    imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori
    soggetti alle disposizioni del presente Capo e' notificata senza indugio
    alla Commissione europea.
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