| Capo IIFUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITà ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
 Art. 7Ministero e Autorità
 1. Il Ministero esercita le competenze
    derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal
    decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla
    legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5,
    convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge
    16 gennaio 2003, n. 3. 2. L'Autorità e' Autorità nazionale di
    regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre
    1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997,
    n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito
    con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio
    2003, n. 3. 3. L'Autorità, in quanto Autorità
    nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria
    competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a
    conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei
    principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero,
    così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e
    sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. Art. 8Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante
 della concorrenza e del mercato
 1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità
    garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca
    cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle
    direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono
    le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui
    sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità
    garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi
    ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure
    di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse
    comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini
    ufficiali e siti Internet. 3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità
    garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e
    trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di
    garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice. Art. 9Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
 1. I ricorsi avverso i provvedimenti del
    Ministero e dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice
    sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
    competenza nei giudizi di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed
    inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del
    Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l'articolo 23 bis
    della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. Art. 10Comunicazione di informazioni
 1. Le imprese che forniscono reti e servizi
    di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di
    carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le
    materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle
    disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice.
    Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel
    rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente,
    dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e
    dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico
    compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. 2. Il Ministero e l'Autorità forniscono
    alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono
    necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le
    conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su
    richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità
    possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente
    nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea,
    di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire
    l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto
    comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e
    motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette
    le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro.
    Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga
    Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su
    richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne
    informata. 3. Qualora le informazioni trasmesse da
    un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi
    riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in
    materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle
    rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza. 4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le
    informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano
    a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7
    agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della
    normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza. 5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano,
    entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le
    disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al
    presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale
    accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve
    essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti
    interessate. Art. 11Meccanismo di consultazione e di trasparenza
 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel
    campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e
    l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del
    Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento,
    consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni
    sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta
    giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di
    provvedimento. 2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non
    oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza
    della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono
    pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura
    che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della
    consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di
    carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a
    persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto
    necessario ad assicurare il contraddittorio. 3. Il provvedimento di apertura della
    procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati
    della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate
    ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono
    tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del
    Ministero e dell'Autorità. Art. 12Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
 1. Il Ministero e l'Autorità,
    nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima
    considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui
    concernono il funzionamento del mercato interno. 2. L'Autorità coopera in modo trasparente
    con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
    Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti
    gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite
    con il Codice; a tale scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad
    un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati
    membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni
    più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni
    nel contesto del mercato. 3. Oltre alla consultazione di cui
    all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che
    rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli
    scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita
    documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla
    Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
    membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso
    il termine di un mese dalla predetta informativa. 4. La proposta di provvedimento di cui al
    comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorità e'
    tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione
    europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento
    differente da quelli di cui all'articolo 18;
 b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
    individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di
    mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli scambi
    tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una
    barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il
    diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo
    13.
 5. L'Autorità tiene in massima
    considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri
    Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma
    4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione
    europea. 6. In circostanze straordinarie l'Autorità,
    ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di
    cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
    interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei
    cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del
    Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti,
    esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di
    regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di
    estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di
    renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4. Art. 13Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione
 1. Nello svolgere le funzioni di
    regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso
    contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
    competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a
    conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6
    del presente articolo. 2. Il Ministero e l'Autorità
    nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in
    massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente
    neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non
    discriminazione tra imprese. 3. Il Ministero e l'Autorità
    contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversità
    culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. 4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la
    concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
    elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il
    massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
 b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
    concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
 c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
    infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi
    di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le
    disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
    documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
 d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente
    delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
 5. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
    delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura
    di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di
    servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
 b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
    dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori,
    compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo
    alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
    particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli
    obiettivi generali di cui all'articolo 4;
 c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e
    l'interoperabilità dei servizi;
 d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle
    imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
 e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
    Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
    garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione
    coerente del Codice.
 6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
    delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale,
    come definito dal Capo IV del Titolo II;
 b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei
    loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure
    semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un
    organismo indipendente dalle parti in causa;
 c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
    personali e della vita privata;
 d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
    garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei
    servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali
    specifici, in particolare degli utenti disabili;
 f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle
    reti pubbliche di comunicazione;
 g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto
    dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
 7. Nell'ambito delle proprie attività il
    Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto
    1990, n. 241 e successive modificazioni. 8. L'Autorità si dota, conformemente alle
    indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
    del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o
    metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. 9. Ogni atto di regolamentazione
    dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere
    conseguentemente motivato. Art. 14Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
    delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle
    radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi
    dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del
    Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, e' fondata su
    criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. Il Ministero promuove l'armonizzazione
    dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo
    coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e
    in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE. 3. Fermo restando quanto stabilito da norme
    di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva,
    i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e
    conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono
    essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima
    disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con
    analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre
    frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle
    disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8. 4. L'intenzione di un operatore di
    trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al
    Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti e' efficace
    previo assenso del Ministero ed e' reso pubblico. Il Ministero, sentita
    l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa
    istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei
    diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. 5. Il Ministero, all'esito della verifica,
    svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del
    mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti
    dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le
    specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle
    radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione
    n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti
    non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze. Art. 15Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
 1. Il Ministero controlla l'assegnazione di
    tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale
    di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione
    elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di
    numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a
    dominio e indirizzamento. 2. L'Autorità stabilisce il piano
    nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione
    nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non
    discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i
    fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
    In particolare, l'Autorità vigila affinche' l'operatore cui sia stato
    assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di
    comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare
    per dare accesso ai loro servizi. 3. L'Autorità pubblica il piano nazionale
    di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le
    sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 4. L'Autorità promuove l'armonizzazione
    delle risorse di numerazione all'interno dell'Unione europea ove ciò sia
    necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei. 5. Il Ministero vigila affinche' non vi
    siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi
    per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di
    numerazione. 6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di
    assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in
    coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in
    tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle
    reti e dei servizi di comunicazione elettronica. 7. Per l'espletamento delle funzioni di cui
    al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
    tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità. Art. 16Separazione strutturale
 1. Le imprese che detengono diritti
    esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello
    locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica
    accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate,
    ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
    applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative
    alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio
    nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. 3. Se i fornitori di reti e servizi di
    comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di
    redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari
    dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile
    indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in
    conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
     |