| Art.
    1992 Adempimento della prestazione Il
    possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso
    indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme
    prescritte dalla legge. Il
    debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti
    del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare del diritto. Art.
    1993 Eccezioni opponibili Il
    debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a
    questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul
    contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità
    della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento
    dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio
    dell'azione. Il
    debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui
    rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare
    il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore
    medesimo. Art.
    1994 Effetti del possesso di buona fede Chi
    ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147,
    1153), in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non
    è soggetto a rivendicazione (948). Art.
    1995 Trasferimento dei diritti accessori Il
    trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che
    sono ad esso inerenti. Art.
    1996 Titoli rappresentativi I
    titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla
    consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle
    medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684,
    1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961). Art.
    1997 Efficacia dei vincoli sul credito Il
    pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670
    e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in
    un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto
    se non si attuano sul titolo. Art.
    1998 Titoli con diritto a premi Nel
    caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento
    dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie
    prodotte dal titolo (981). Il
    premio è investito a norma dell'art. 1000. Nel
    pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende ai
    premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. Art.
    1999 Conversione dei titoli I
    titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti
    dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del
    possessore. Salvo
    il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa
    dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al
    portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria
    identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 2022. Art.
    2000 Riunione e frazionamento dei titoli I
    titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo
    multiplo, su richiesta e a spese del possessore. I
    titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di
    taglio minore. Art.
    2001 Rinvio a disposizioni speciali Le
    . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente
    disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. I
    titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
    equivalenti sono regolati da leggi speciali. Art.
    2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri Le
    norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a
    identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il
    trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
    cessione.   Dei
    titoli al portatore   Art.
    2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore Il
    trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo
    (1994). Il
    possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del diritto
    in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992). Art.
    2004 Limitazione della libertà di emissione Il
    titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro
    non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge. Art.
    2005 Titolo deteriorato Il
    possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla
    circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di
    ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del
    primo e il rimborso delle spese. Art.
    2006 Smarrimento e sottrazione del titolo Salvo
    disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al
    portatore smarriti o sottratti. Tuttavia
    chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al
    portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli
    accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo
    (2946). Il
    debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima
    del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il
    vizio del possesso del presentatore. Se
    i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il
    denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod.
    Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni
    anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano
    presentati da altri. E
    salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore
    del titolo. Art.
    2007 Distruzione del titolo Il
    possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto
    di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo
    equivalente. Le
    spese sono a carico del richiedente. Se
    la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni
    dell'articolo precedente.   Dei
    titoli all'ordine   Art.
    2008 Legittimazione del possessore Il
    possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del diritto
    in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992, 283). Art.
    2009 Forma della girata La
    girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. E
    valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario. La
    girata al portatore vale come girata in bianco. Art.
    2010 Girata condizionale o parziale Qualsiasi
    condizione apposta alla girata si ha come non scritta. E
    nulla la girata parziale. Art.
    2011 Effetti della girata La
    girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995). Se
    il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col
    proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il
    titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne
    una nuova. Art.
    2012 Obblighi del girante Salvo
    diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal
    titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento della prestazione da
    parte dell'emittente. Art.
    2013 Girata per incasso o per procura Se
    alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura
    per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al
    titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. L'emittente
    può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al
    girante. L'efficacia
    della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta
    incapacità del girante. Art.
    2014 Girata a titolo di pegno Se
    alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il
    giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata
    da lui fatta vale solo come girata per procura. L'emittente
    non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri
    rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il
    titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente. Art.
    2015 Cessione del titolo all'ordine L'acquisto
    di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli
    effetti della cessione (1260 e seguenti). Art.
    2016 Procedura d'ammortamento In
    caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore
    può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con
    ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (Cod.
    Proc. Civ. 125). Il
    ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo
    e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. Il
    presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità
    dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento
    e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di
    pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché
    nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della
    pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il pagamento
    decorre dalla data della scadenza. Il
    decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente. Nonostante
    la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del
    decreto libera il debitore. Art.
    2017 Opposizione del detentore L'opposizione
    del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato
    l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al
    ricorrente e al debitore. L'opposizione
    non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del
    tribunale. Se
    l'opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto
    l'ammortamento. Art.
    2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione Durante
    il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere
    tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e
    scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod.
    Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma. Art.
    2019 Effetti dell'ammortamento Trascorso
    senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha
    più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto
    l'ammortamento. Chi
    ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato
    del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione,
    può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia
    ancora scaduto, può ottenere un duplicato. Art.
    2020 Leggi speciali Le
    norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi
    speciali in quanto queste non dispongano diversamente.   Dei
    titoli nominativi   Art.
    2021 Legittimazione del possessore Il
    possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto
    in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel
    titolo e nel registro dell'emittente. Art.
    2022 Trasferimento Il
    trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
    dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di
    un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta
    annotazione nel registro. Colui
    che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il
    rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria
    identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un
    notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è
    richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo
    diritto mediante atto autentico (2703). Le
    annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la
    responsabilità dell'emittente. L'emittente
    che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e
    esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa. Art.
    2023 Trasferimento mediante girata Salvo
    diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere
    trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da
    un agente di cambio. La
    girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere
    l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e
    necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il
    trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente
    fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si
    dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha
    diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro
    dell'emittente. Art.
    2024 Vincoli sul credito Nessun
    vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei
    terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel
    registro (1997). Per
    l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022. Art.
    2025 Usufrutto Chi
    ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo
    nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del
    proprietario. Art.
    2026 Pegno La
    costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può farsi
    anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in
    garanzia" o altra equivalente (2014). Il
    giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non
    mediante girata per procura (2013). Art.
    2027 Ammortamento In
    caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o
    il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere
    l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli
    all'ordine. In
    caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante
    il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente può esercitare i
    diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una
    cauzione. L'ammortamento
    estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha
    ottenuto il nuovo titolo (2019).  
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