| Art.
    832 Contenuto del diritto Il
    proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
    esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
    dall'ordinamento giuridico. Art.
    833 Atti d'emulazione Il
    proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello
    di nuocere o recare molestia ad altri. Art.
    834 Espropriazione per pubblico interesse Nessuno
    può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non
    per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il
    pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43). Le
    norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono
    determinate da leggi speciali. Art.
    835 Requisizioni Quando
    ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può
    essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario
    è dovuta una giusta indennità. Le
    norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali. Art.
    836 Vincoli e obblighi temporanei Per
    le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei
    limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a
    particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende
    commerciali e agricole (Costit. 44). Art.
    837 Ammassi Allo
    scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o
    industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli
    ammassi (2617). Le
    norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi
    speciali. Art.
    838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di
    prevalente interesse pubblico Salve
    le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme
    dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni
    determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la
    coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale,
    in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può
    farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità
    amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (att. 56). La
    stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di
    nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della
    storia o della sanità pubblica. Art.
    839 Beni d'interesse storico e artistico Le
    cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse
    artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle
    disposizioni delle leggi speciali.   Della
    proprietà fondiaria   Disposizioni
    generali   Art.
    840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo La
    proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si
    contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non
    rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma
    oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari
    salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti,
    sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714
    e seguenti). Il
    proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si
    svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio
    sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823). Art.
    841 Chiusura del fondo Il
    proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064). Art.
    842 Caccia e pesca Il
    proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio
    della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
    sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli
    può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
    dall'autorità. Per
    l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. Art.
    843 Accesso al fondo Il
    proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre
    che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un
    muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se
    l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il
    proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la
    cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato
    sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando
    la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637). Art.
    844 Immissioni Il
    proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
    calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
    derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,
    avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). Nell'applicare
    questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della
    produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
    di un determinato uso. Art.
    845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse La
    proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento
    di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e
    dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.   Del
    riordinamento della proprietà rurale   Art.
    846 Minima unità colturale Nei
    trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle
    assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a
    coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti
    di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che
    non rispettino la minima unità colturale. S'intende
    per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente
    per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno
    appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole
    della buona tecnica agraria. Art.
    847 Determinazione della minima unità colturale L'estensione
    della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone,
    avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica
    locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi
    sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni
    professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1,
    D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)]. Art.
    848 Sanzione dell'inosservanza Gli
    atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere
    annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.
    L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto
    (att. 57). Art.
    849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie Indipendentemente
    dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il
    proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti
    appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale,
    può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi (2932),
    pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle
    unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria,
    sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni
    che giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57). Art.
    850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria Quando
    più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale (846)
    appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli
    interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere
    costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere
    a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei
    terreni stessi. Per
    la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi
    di bonifica (862). Art.
    851 Trasferimenti coattivi Il
    consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di
    riordinamento (854 e seguenti). Per
    la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a
    espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a
    rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi. Art.
    852 Terreni esclusi dai trasferimenti Dai
    trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi: l)
    gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2)
    i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3)
    le aree fabbricabili; 4)
    gli orti, i giardini, i parchi; 5)
    i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti
    industriali o commerciali; 6)
    i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7)
    i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità
    di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità. Art.
    853 Trasferimento dei diritti reali Nei
    trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite, conservate
    o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione. Gli
    altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in
    cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso
    proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo
    assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le
    ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso
    proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota
    corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di
    espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota,
    l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il
    grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente alla quota
    soggetta all'ipoteca medesima. Art.
    854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento Il
    piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli
    interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa,
    nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali. Il
    provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere
    trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui
    circoscrizione sono situati i beni (2645). Art.
    855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento Con
    l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di
    proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù
    imposte nel piano stesso (1032). Art.
    856 Competenza dell'autorità giudiziaria Nelle
    materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza
    dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli
    interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni
    provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla
    conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il
    credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.   Della
    bonifica integrale   Art.
    857 Terreni soggetti a bonifica Per
    il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini
    sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si
    trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre
    paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi
    idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi
    cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale
    trasformazione dell'ordinamento produttivo. Art.
    858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere Il
    comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività
    coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale. Art.
    859 Opere di competenza dello Stato Il
    piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di
    bonifica siano di competenza dello Stato (860). Art.
    860 Concorso dei proprietari nella spesa I
    proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
    obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la
    manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono
    dalla bonifica. Art.
    861 Opere di competenza dei privati I
    proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati
    a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse
    direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che
    siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di
    essi. Art.
    862 Consorzi di bonifica All'esecuzione,
    alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a
    mezzo di consorzi tra i proprietari interessati. A
    tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e
    l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse
    particolare a uno di essi. I
    consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in
    mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio. Essi
    sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività secondo
    le norme dettate dalla legge speciale. Art.
    863 Consorzi di miglioramento fondiario Nelle
    forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche
    consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di
    miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano
    generale di bonifica. Essi
    sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere
    il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta
    estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni
    ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse
    nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. Art.
    864 Contributi consorziali I
    contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed
    esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono
    esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria
    (2775). Art.
    865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi Quando
    l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da
    compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo
    all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario
    inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale. L'espropriazione
    ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza,
    a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo
    opportune garanzie (1179).   Dei
    vincoli idrogeologici e delle difese fluviali   Art.
    866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi Anche
    indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di
    qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo
    idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge
    speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire
    denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. L'utilizzazione
    dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il
    governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo,
    alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia. Parimenti,
    a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella
    loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono
    terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi,
    dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le
    condizioni igieniche locali. Art.
    867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati Al
    fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono
    essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a
    sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti
    dalle leggi in materia. Art.
    868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua I
    proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano
    o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse
    pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a
    contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del
    corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
 Della
    proprietà edilizia   Art.
    869 Piani regolatori I
    proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono
    osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle
    riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti. Art.
    870 Comparti Quando
    è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con
    speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli
    immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in
    modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in
    consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può
    procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia. Art.
    871 Norme di edilizia e di ornato pubblico Le
    regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e
    dai regolamenti edilizi comunali. La
    legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le
    costruzioni nelle località sismiche. Art.
    872 Violazione delle norme di edilizia Le
    conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme
    indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui
    che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito,
    salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta
    della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa
    richiamate (2933).   Delle
    distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi
    interposti tra i fondi   Art.
    873 Distanze nelle costruzioni Le
    costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
    tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può
    essere stabilita una distanza maggiore. Art.
    874 Comunione forzosa del muro sul confine Il
    proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la
    comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia
    per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve
    pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la
    metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre
    eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino. Art.
    875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine Quando
    il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo
    ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti
    locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di
    fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del
    muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il
    proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. Il
    vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente
    il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere
    alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il
    termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla
    demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta. Art.
    876 Innesto nel muro sul confine Se
    il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi
    un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art.
    874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto. Art.
    877 Costruzioni in aderenza Il
    vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
    costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua
    fabbrica a quella preesistente. Questa
    norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in
    tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo. Art.
    878 Muro di cinta Il
    muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore
    ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art.
    873. Esso,
    quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
    d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore
    ai tre metri. Art.
    879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa Alla
    comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio
    pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né gli
    edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o
    artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare
    della facoltà concessa dall'art. 877. Alle
    costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si
    applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i
    regolamenti che le riguardano. Art.
    880 Presunzione di comunione del muro divisorio Il
    muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua
    sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli
    edifici comincia ad essere più alto. Si
    presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
    giardini e orti o tra recinti nei campi. Art.
    881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio Si
    presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
    appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in
    ragione del piovente medesimo. Se
    esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano
    oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano
    costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario
    dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto
    qualcuno di tali segni. Se
    uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il
    muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su
    tutti gli altri indizi. Art.
    882 Riparazioni del muro comune Le
    riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di
    tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno
    (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei
    partecipanti. Il
    comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire
    nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di
    comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un edificio di
    sua spettanza. La
    rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e
    ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio. Art.
    883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune Il
    proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune
    può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le
    opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino. Art.
    884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune Il
    comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue
    costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di
    cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro
    comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel
    caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un
    incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare
    il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa
    distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere
    compiute. Non
    può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne
    comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi. Art.
    885 Innalzamento del muro comune Ogni
    comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le
    spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche
    questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874. Se
    il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è
    tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore
    che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo
    che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In
    entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune,
    e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione
    delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il
    valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora
    il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro,
    si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse
    per la ricostruzione o per il rafforzamento. Art.
    886 Costruzione del muro di cinta Ciascuno
    può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di
    costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i
    giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente
    determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre
    metri. Art.
    887 Fondi a dislivello negli abitati Se
    di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il
    proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di
    costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del
    proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la
    restante altezza. Il
    muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per
    metà sul terreno del fondo superiore. Art.
    888 Esonero dal contributo nelle spese Il
    vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro
    di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del
    terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il
    muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del
    vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però
    di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito. Art.
    889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi Chi
    vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il
    confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la
    distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del
    perimetro interno delle opere predette. Per
    i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni
    deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono
    salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. Art.
    890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi Chi
    presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole
    fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol
    collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero
    impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve
    osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle
    necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità,
    salubrità e sicurezza (Cod. Pen. 675). Art.
    891 Distanze per canali e fossi Chi
    vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo
    diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla
    profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio
    della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero
    munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in
    una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al
    lembo esteriore della via (911). Art.
    892 Distanze per gli alberi Chi
    vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
    dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non
    dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: l)
    tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
    considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in
    rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i
    pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2)
    un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli
    il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in
    rami; 3)
    mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di
    altezza non maggiore di due metri e mezzo. La
    distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di
    castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al
    ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La
    distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco
    dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove
    fu fatta la semina. Le
    distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro
    divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che
    non ecceda la sommità del muro. Art.
    893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi Per
    gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non
    boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano,
    trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti
    e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si
    osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente. Art.
    894 Alberi a distanza non legale Il
    vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati
    o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. Art.
    895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale Se
    si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle
    sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non
    può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La
    disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare
    situato lungo il confine. Art.
    896 Recisione di rami protesi e di radici Quegli
    sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque
    tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si
    addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli
    usi locali. Se
    gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai
    rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su
    cui sono caduti. Se
    a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero,
    per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843. Art.
    897 Comunione di fossi Ogni
    fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si
    presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli
    scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il
    getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se
    uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta,
    il fosso si presume comune. Art.
    898 Comunioni di siepi Ogni
    siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo
    che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se
    uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
    proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la
    siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti. Art.
    899 Comunione di alberi Gli
    alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. Gli
    alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o
    prova in contrario. Gli
    alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono
    essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità
    giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.   Delle
    luci e delle vedute   Art.
    900 Specie di finestre Le
    finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
    quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
    affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di
    affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Art.
    901 Luci Le
    luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1)
    essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e
    di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre
    centimetri quadrati; 2)
    avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
    pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse
    sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani
    superiori; 3)
    avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
    suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in
    parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non
    consenta di osservare l'altezza stessa. Art.
    902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci L'apertura
    che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce,
    anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. Il
    vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle
    prescrizioni dell'articolo predetto. Art.
    903 Luci nel muro proprio o nel muro comune Le
    luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo
    altrui. Se
    il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci
    senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può
    aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire
    (885). Art.
    904 Diritto di chiudere le luci La
    presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
    comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) . Chi
    acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non
    appoggia il suo edificio. Art.
    905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi Non
    si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
    neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia
    esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza
    di un metro e mezzo. Non
    si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici
    solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo
    del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e
    la linea esteriore di dette opere. Il
    divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica. Art.
    906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique Non
    si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si
    osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi
    dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto. Art.
    907 Distanza delle costruzioni dalle vedute Quando
    si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino
    (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza
    minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se
    la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve
    pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si
    esercita. Se
    si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute
    dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro
    soglia.   Dello
    stillicidio   Art.
    908 Scarico delle acque piovane Il
    proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino
    nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se
    esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi
    siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti
    locali e le leggi sulla polizia idraulica.   Delle
    acque   Art.
    909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo Il
    proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
    esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche
    e per le acque sotterranee. Egli
    può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi;
    ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri
    fondi. Art.
    910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo Il
    proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica,
    che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa
    trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio
    delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso
    ordinario. Art.
    911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere Chi
    vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire
    opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti,
    oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne
    il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art.
    891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano
    necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste
    di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei
    terreni o agli usi domestici o industriali. Art.
    912 Conciliazione di opposti interessi Se
    sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere
    utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli
    proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare
    all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si
    vuol destinare. L'autorità
    giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino
    diminuzione del proprio diritto. In
    tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e
    sulle opere idrauliche. Art.
    913 Scolo delle acque Il
    fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato
    scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il
    proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
    proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se
    per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende
    necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta
    un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha
    recato pregiudizio. Art.
    914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque Qualora
    per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione
    degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità
    amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche
    d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che
    traggono beneficio dalle opere stesse. Si
    applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma
    dell'art. 921 (863 e seguenti). Art.
    915 Riparazione di sponde e argini Qualora
    le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in
    tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione
    del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e
    il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a
    costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere
    danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in
    via d'urgenza. Le
    opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui
    esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato
    dall'esecuzione delle opere stesse. Art.
    916 Rimozione degli ingombri Le
    disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di
    togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso,
    rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo
    che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini. Art.
    917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione Tutti
    i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano
    conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella
    spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia,
    se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei
    loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di
    conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di
    lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. Art.
    918 Consorzi volontari Possono
    costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire
    e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o
    da bacini contigui. L'adesione
    degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto
    scritto (1418, 2725). Il
    regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base
    all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua. Art.
    919 Scioglimento del consorzio Lo
    scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una
    maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione
    effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati. Art.
    920 Norme applicabili Salvo
    quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi
    volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e
    seguenti). Art.
    921 Consorzi coattivi Nel
    caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere
    costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere
    a una migliore utilizzazione delle acque. Per
    le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite
    per i consorzi di miglioramento fondiario (863). Il
    consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti,
    mediante il pagamento delle dovute indennità (865).   Dei
    modi di acquisto della proprietà   Art.
    922 Modi di acquisto La
    proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione (927
    e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940), per
    unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto di
    contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e
    seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.   Dell'occupazione
    e dell'invenzione   Art.
    923 Cose suscettibili di occupazione Le
    cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
    l'occupazione (827). Tali
    sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di
    pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota
    all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello
    Stato]. Art.
    924 Sciami di api Il
    proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma
    deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha
    inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli,
    può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo. Art.
    925 Animali mansuefatti Gli
    animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo
    altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il
    danno (843). Essi
    appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati entro
    venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo
    dove si trovano. Art.
    926 Migrazione di colombi, conigli e pesci I
    conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano
    dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o
    con frode. La
    stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve
    le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori. Art.
    927 Cose ritrovate Chi
    trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo
    conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha
    trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Art.
    928 Pubblicazione del ritrovamento Il
    sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio
    del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per
    tre giorni ogni volta. Art.
    929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata Trascorso
    un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il
    proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno
    richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così
    il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il
    prezzo, devono pagare le spese occorse. Art.
    930 Premio dovuto al ritrovatore Il
    proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo
    richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se
    tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è
    solo del ventesimo. Se
    la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal
    giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Art.
    931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario Agli
    effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al
    proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il
    detentore (1140). Art.
    932 Tesoro Tesoro
    è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno
    può provare d'essere proprietario. Il
    tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è
    trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del
    caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.
    La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa
    mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647). Per
    il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
    paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni
    delle leggi speciali (826). Art.
    933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici I
    diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e
    sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati
    dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227). Parimenti
    si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di
    relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).   Dell'accessione,
    della specificazione, dell'unione e della commistione   Art.
    934 Opere fatte sopra o sotto il suolo Qualunque
    piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo
    appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt.
    935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e
    seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593). Art.
    935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui Il
    proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con
    materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta
    dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi
    grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve
    inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei
    danni, se e in colpa grave. In
    ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi sei
    mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione
    (2964 e seguenti). Art.
    936 Opere fatte da un terzo con materiali propri Quando
    le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con
    suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di
    obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se
    il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore
    dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore
    recato al fondo (1150). Se
    il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a
    spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato
    al risarcimento dei danni. Il
    proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
    costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza
    opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147). La
    rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
    proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti). Art.
    937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui Se
    le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con
    materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
    separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave
    danno delle opere e del fondo. La
    rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
    proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti). Nel
    caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali
    siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo
    che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al
    pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il
    proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal
    proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che
    da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei
    danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo
    consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede
    abbia autorizzato l'uso. Art.
    938 Occupazione di porzione di fondo attiguo Se
    nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del
    fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi
    (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità
    giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al
    costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore
    e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della
    superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. Art.
    939 Unione e commistione Quando
    più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in
    guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole
    deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto
    di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa
    comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando
    però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto
    superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il
    proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha
    l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o
    mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso
    ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a
    corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla
    cosa principale e il valore della cosa accessoria. E'
    inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave. Art.
    940 Specificazione Se
    taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una
    nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne
    acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia,
    salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano
    d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia,
    il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera. Art.
    941 Alluvione Le
    unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
    impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
    appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi
    speciali. Art.
    942 Terreni abbandonati dalle acque correnti I
    terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
    una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico,
    senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno
    perduto. Ai
    sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e
    le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto
    stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai
    laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822). NOTA
    Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in
    materia di tutela ambientale delle aree demaniali). Art.
    943 Laghi e stagni Il
    terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o
    dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché
    il volume dell'acqua venga a scemare. Il
    proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che
    l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria. Art.
    944 Avulsione Se
    un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e
    riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un
    fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale
    si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare
    all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al
    fondo dall'avulsione. Art.
    945 Isole e unioni di terra Le
    isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti
    appartengono al demanio pubblico (822). (Se
    l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è
    avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà). (La
    stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,
    attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario
    confinante, facendone un'isola). NOTA
    La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio
    1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali. Art.
    946 Alveo abbandonato Se
    un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico, il
    terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio
    pubblico. NOTA
    Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in
    materia di tutela ambientale delle aree demaniali. Art.
    947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso Le
    disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque
    abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali
    indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni
    abbandonati per i fenomeni di inalveamento. La
    disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le
    alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da
    altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In
    ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio
    idrico. NOTA
    Articolo così sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n.
    37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.   Delle
    azioni a difesa della proprietà   Art.
    948 Azione di rivendicazione Il
    proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque
    la possiede o detiene (1140) e può proseguire l'esercizio dell'azione anche
    se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o
    detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per
    l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore,
    oltre a risarcirgli il danno. Il
    proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la
    restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o
    detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione
    di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della
    proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti). Art.
    949 Azione negatoria Il
    proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
    affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio
    (1079). Se
    sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere
    che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno
    (1170). Art.
    950 Azione di regolamento di confini Quando
    il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere
    che sia stabilito giudizialmente. Ogni
    mezzo di prova è ammesso. In
    mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle
    mappe catastali. Art.
    951 Azione per apposizione di termini Se
    i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
    ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o
    ristabiliti a spese comuni.
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