|   CAPO
    I   Art.
    11 Persone giuridiche pubbliche Le
    Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
    giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
    diritto pubblico (824 e seguenti). Art.
    12 Persone giuridiche private Le
    associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
    acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
    decreto del Presidente della Repubblica. Per
    determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito
    della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di
    riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2). Art.
    13 Società Le
    società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e
    seguenti).
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