| Art.
    2043 Risarcimento per fatto illecito  Qualunque
    fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
    colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  Pen. 185). Art.
    2044 Legittima difesa Non
    è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
    (Cod. Pen. 52). Art.
    2045 Stato di necessità Quando
    chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di
    salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
    (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era
    altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità,
    la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194). Art.
    2046 Imputabilità del fatto dannoso Non
    risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità
    d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e
    seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa. Art.
    2047 Danno cagionato dall'incapace In
    caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod.
    Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla
    sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
    fatto. Nel
    caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi
    è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni
    economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa
    indennità. Art.
    2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri
    d'arte Il
    padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal
    fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e
    seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e
    seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica
    all'affiliante. I
    precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili
    del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130
    e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le
    persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
    soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. Art.
    2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti I
    padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto
    illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui
    sono adibiti. Art.
    2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque
    cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua
    natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non
    prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Art.
    2051 Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno
    e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
    provi il caso fortuito (1218,1256). Art.
    2052 Danno cagionato da animali Il
    proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in
    uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale,sia che fosse sotto la
    sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
    fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672). Art.
    2053 Rovina di edificio Il
    proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni
    cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a
    difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677). Art.
    2054 Circolazione di veicoli Vedere
    anche Leggi Speciali su Assicurazioni Il
    conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il
    danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non
    prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel
    caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
    dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
    singoli veicoli. Il
    proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o
    l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è
    responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la
    circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In
    ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei
    danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del
    veicolo. Art.
    2055 Responsabilità solidale Se
    il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
    solido (1292) al risarcimento del danno. Colui
    che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella
    misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità
    delle conseguenze che ne sono derivate (1299). Nel
    dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Art.
    2056 Valutazione dei danni Il
    risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
    disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227. Il
    lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
    circostanze del caso. Art.
    2057 Danni permanenti Quando
    il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere
    fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura
    del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal
    caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194). Art.
    2058 Risarcimento in forma specifica Il
    danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia
    in tutto o in parte possibile. Tuttavia
    il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente,
    se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per
    il debitore (att. 194). Art.
    2059 Danni non patrimoniali Il
    danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla
    legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).  
     |