| Art.
    2549 Nozione Con
    il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante
    attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o
    di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Art.
    2550 Pluralità di associazioni Salvo
    patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la
    stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei
    precedenti associati. Art.
    2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi I
    terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
    l'associante. Art.
    2552 Diritti dell'associante e dell'associato La
    gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il
    contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato
    sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata
    contratta. In
    ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a
    quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. Art.
    2553 Divisione degli utili e delle perdite Salvo
    patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in
    cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non
    possono superare il valore del suo apporto (2265). Art.
    2554 Partecipazione agli utili e alle perdite Le
    disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto
    di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle
    perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la
    partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
    corrispettivo di un determinato apporto. Per
    le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva
    la disposizione dell'art. 2102.
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